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		<title>AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Fonte: www.lavoripubblici.it Agevolazione prima casa: niente doppio beneficio anche in caso di donazione indiretta Il no della Cassazione al secondo accesso alle agevolazioni: ciò che rileva è la fruizione dell’beneficio e non la natura dell’atto, escludendo una nuova applicazione del regime di favore L’agevolazione “prima casa” non può essere fruita una seconda volta quando il contribuente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="https://www.lavoripubblici.it/news/agevolazione-prima-casa-doppio-beneficio-donazione-indiretta-cassazione-2482-2026-37746">www.lavoripubblici.it</a></p>
<h1>Agevolazione prima casa: niente doppio beneficio anche in caso di donazione indiretta</h1>
<p>Il no della Cassazione al secondo accesso alle agevolazioni: ciò che rileva è la fruizione dell’beneficio e non la natura dell’atto, escludendo una nuova applicazione del regime di favore</p>
<div>L’agevolazione “prima casa” non può essere fruita una seconda volta quando il contribuente abbia già beneficiato del regime di favore in relazione a un precedente acquisto, anche se quest’ultimo derivi da una donazione indiretta.</div>
<div>
<article itemscope="" itemtype="https://schema.org/NewsArticle">A confermarlo è la Corte di Cassazione, con l’<a title="Ordinanza Corte di Cassazione 5 febbraio 2026, n. 2482" href="https://www.lavoripubblici.it/normativa/20260205/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-5-febbraio-2026-n-2482-30186.html" target="_blank">ordinanza del 5 febbraio 2026, n. 2482</a>, chiarendo in modo definitivo i limiti alla possibilità di usufruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di un immobile tramite imposta agevolata.Ciò che assume rilievo non è la qualificazione giuridica del primo atto, ma l’effettiva fruizione dell’agevolazione, la cui duplicazione resta preclusa dalla disciplina di riferimento.</p>
<h2 id="Agevolazione-prima-casa-niente-doppio-beneficio-anche-con-donazione-indiretta">Agevolazione prima casa: niente doppio beneficio anche con donazione indiretta</h2>
<p>La vicenda prende avvio da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di registro, applicando anche le relative sanzioni, in relazione a un acquisto immobiliare effettuato con le agevolazioni “prima casa”.</p>
<p>Il punto critico riguarda la posizione del contribuente, che al momento del nuovo acquisto risultava già titolare di un immobile acquistato nel 1993, quando era ancora minorenne. Proprio su questo passaggio si innesta la linea difensiva: secondo il contribuente, quell’operazione doveva essere letta come una donazione indiretta effettuata dai genitori e, in quanto tale, non poteva essere considerata ostativa rispetto alla fruizione del beneficio sul secondo acquisto.</p>
<p>In altri termini, la natura “liberale” dell’operazione originaria impediva di considerare il primo acquisto come un precedente rilevante ai fini dell’agevolazione.</p>
<p>Questa impostazione aveva trovato accoglimento in primo grado, ma è stata successivamente ribaltata dalla Commissione tributaria regionale, che ha invece ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>La questione è quindi approdata in Cassazione, chiamata a chiarire se, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, la natura indirettamente donativa del primo acquisto potesse incidere sulla possibilità di accedere nuovamente al beneficio.</p>
<h2 id="Il-quadro-normativo-requisiti-limiti-e-novit-agrave-sulla-rivendita">Il quadro normativo: requisiti, limiti e novità sulla rivendita</h2>
<p>La disciplina dell’agevolazione “prima casa” è contenuta nell’art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che individua in modo puntuale le condizioni per accedere al regime di favore.</p>
<p>Accanto ai requisiti più noti, legati, ad esempio, alla residenza nel comune in cui è situato l’immobile o all’impegno a trasferirla entro 18 mesi, la norma introduce un limite particolarmente rilevante sul piano operativo: il contribuente non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di un immobile acquistato con le medesime agevolazioni.</p>
<p>La ratio è evitare la duplicazione del beneficio, che assume un ruolo centrale proprio nei casi, come quello esaminato dalla Cassazione, in cui esiste un precedente acquisto agevolato.</p>
<p>La norma, tuttavia, prevede una deroga. Il contribuente può comunque accedere nuovamente all’agevolazione anche in presenza di un immobile già acquistato con i benefici “prima casa”, a condizione che proceda alla sua alienazione entro il termine di un anno, esteso a due anni dalla Legge n. 213/2024 (Legge di Bilancio 2025).</p>
<p>Il nuovo termine biennale trova applicazione non solo per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche nei casi in cui, alla data del 31 dicembre 2024, non fosse ancora decorso il precedente termine annuale.</p>
<p>Resta però fermo il principio di fondo: l’agevolazione può essere fruita una sola volta, salvo il rispetto della condizione risolutiva rappresentata dalla vendita dell’immobile precedentemente agevolato entro i termini previsti.</p>
<h2 id="La-posizione-della-Cassazione-niente-nbsp-doppio-beneficio-anche-in-caso-di-donazione-indiretta">La posizione della Cassazione: niente doppio beneficio anche in caso di donazione indiretta</h2>
<p>È su questo impianto normativo che la Cassazione ha costruito la propria decisione, respingendo in modo netto la tesi del contribuente e chiarendo quale sia il criterio da adottare in casi di questo tipo.</p>
<p>Come hanno spiegato gli ermellini, l’immobile acquistato nel 1993 non era stato trattato, sul piano fiscale, come una donazione, ma come un acquisto assoggettato a imposta di registro con applicazione delle agevolazioni “prima casa”.</p>
<p>Da qui la conclusione: il contribuente aveva già fruito del beneficio e, proprio per questo, non poteva accedervi nuovamente in occasione del secondo acquisto.</p>
<p>La Cassazione, quindi, ha ritenuto non decisiva la qualificazione civilistica dell’operazione originaria, ovvero se fosse una donazione indiretta o acquisto a titolo oneroso, in quanto non si tratta di un profilo determinante ai fini fiscali. Ciò che conta è l’effetto prodotto: l’applicazione dell’agevolazione.</p>
<p>Una volta utilizzato, il beneficio non può essere replicato, salvo il rispetto delle condizioni espressamente previste dalla norma, come la vendita dell’immobile entro i termini.</p>
<p>Ne consegue che anche le operazioni riconducibili a liberalità indirette non sfuggono a questa logica: in tali ipotesi, infatti, il soggetto che acquista diventa comunque proprietario dell’immobile e, se beneficia dell’agevolazione, si colloca a tutti gli effetti nella stessa posizione di chi abbia effettuato un acquisto a titolo oneroso.</p>
<h2 id="Gli-effetti-operativi-nbsp">Gli effetti operativi</h2>
<p>Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato, con conseguente conferma della legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate e della maggiore imposta dovuta.</p>
<p>Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, non assume rilievo la struttura giuridica dell’atto, ma il fatto che il contribuente abbia già goduto del regime di favore, circostanza che preclude la possibilità di una seconda fruizione.</p>
<p>Un acquisto riconducibile a una donazione indiretta, se ha comportato l’applicazione dell’imposta agevolata, esaurisce quindi la possibilità di accedere nuovamente al regime di favore.</p>
<p>La decisione richiama, quindi, a una valutazione più attenta delle operazioni immobiliari effettuate nel tempo, soprattutto in ambito familiare, dove scelte apparentemente vantaggiose sul piano fiscale possono produrre effetti che si manifestano anche a distanza di anni, limitando in modo definitivo l’accesso ai benefici.</p>
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		<title>BONUS CASA</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[FONTE : IMMOBILIARE.IT Bonus Casa, verso la conferma delle detrazioni al 50%: le altre misure della manovra 2026 Il Governo starebbe valutando di mantenere, anche per il 2026, una linea di continuità sul fronte delle agevolazioni edilizie. Secondo le prime indiscrezioni, nel disegno di legge di Bilancio in preparazione, che potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il venerdì 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>FONTE : IMMOBILIARE.IT</pre>
<h1>Bonus Casa, verso la conferma delle detrazioni al 50%: le altre misure della manovra 2026</h1>
<p>Il Governo starebbe valutando di mantenere, anche per il 2026, una linea di continuità sul fronte delle agevolazioni edilizie. Secondo le prime indiscrezioni, nel disegno di legge di Bilancio in preparazione, che potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il venerdì 17 ottobre, troverebbero spazio misure per prorogare i bonus edilizi, con detrazioni al 50% per gli interventi sulla prima casa e al 36% per le altre abitazioni.</p>
<p>Si tratterebbe, tuttavia, di ipotesi ancora in discussione, inserite in un quadro di manovra da circa 18 miliardi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non avrebbe ancora chiuso in modo definitivo. Si parla, infatti, di una situazione “interlocutoria”, mentre il Documento programmatico di bilancio (Dpb) dovrebbe essere inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre.</p>
<h2 id="il-possibile-ritorno-del-bonus-case-green">Il possibile ritorno del Bonus Case Green</h2>
<p>Tra le misure al vaglio, il Governo starebbe valutando il rilancio del cosiddetto “bonus case green”, ossia la detrazione del 50% dell’IVA corrisposta all’acquisto di immobili abitativi di nuova costruzione in <a href="https://www.immobiliare.it/news/economia/utenze-e-bollette/tutte-le-caratteristiche-da-conoscere-di-una-casa-in-classe-energetica-a1-183287/" rel="noreferrer noopener" target="_blank" data-type="link" data-id="https://www.immobiliare.it/news/economia/utenze-e-bollette/tutte-le-caratteristiche-da-conoscere-di-una-casa-in-classe-energetica-a1-183287/">classe energetica A</a> o <a href="https://www.immobiliare.it/news/economia/utenze-e-bollette/classe-energetica-b-a-cosa-corrisponde-182335/" rel="noreferrer noopener" target="_blank" data-type="link" data-id="https://www.immobiliare.it/news/economia/utenze-e-bollette/classe-energetica-b-a-cosa-corrisponde-182335/">B</a>.</p>
<p>Il beneficio, come in passato, potrebbe essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo e riguardare gli acquirenti di prime case, comprese le coppie under 36.</p>
<p>Anche perché la transizione verso l’abitare sostenibile in Italia si scontra con ostacoli economici rilevanti. Secondo ANACI, per migliorare di una sola classe energetica, servirebbero circa 20.000 euro per unità abitativa, fino a 40.000 per due classi. Con una grande quantità di edifici in classe G, il patrimonio immobiliare nazionale richiede interventi strutturali costosi e difficilmente sostenibili senza un piano finanziario equo e accessibile.</p>
<h2 id="il-destino-incerto-del-bonus-mobili-nella-manovra-2026">Il destino incerto del bonus mobili nella manovra 2026</h2>
<p>Un punto cruciale del bonus mobili è la scadenza e il rischio discontinuità: salvo proroga, il <a href="https://www.immobiliare.it/news/economia/bonus-casa/bonus-mobili-2025-come-funziona-e-come-richiederlo-362995/" rel="noreferrer noopener" target="_blank" data-type="link" data-id="https://www.immobiliare.it/news/economia/bonus-casa/bonus-mobili-2025-come-funziona-e-come-richiederlo-362995/">bonus mobili </a>decade dal 1° gennaio 2026. Alcune agenzie stampa indicano che il bonus non sarà rifinanziato nella Manovra 2026, con la conseguenza che l’ultimo termine utile per acquistare i beni agevolabili resterebbe il 31 dicembre 2025.</p>
<p>Ma l’ipotesi di abbandonare il bonus non è del tutto garantita perché è in corso di valutazione, da parte del Ministero dell’economia, di introdurre proroghe selettive o modifiche (ad esempio restrizioni reddituali, vincoli maggiori, o forme alternative di incentivo) per mantenere il beneficio almeno in parte.</p>
<h2 id="il-possibile-stop-al-taglio-delle-aliquote">Il possibile stop al taglio delle aliquote</h2>
<p>Un altro fronte aperto riguarderebbe la rimodulazione delle percentuali di detrazione per i lavori edilizi.</p>
<p>In base alla normativa vigente, dal 1° gennaio 2026 le detrazioni per gli interventi su abitazioni principali dovrebbero scendere dal 50% al 36%, e quelle per le seconde case dal 36% al 30%. Tuttavia, diverse associazioni di categoria, tra cui ANCE e Confindustria, avrebbero chiesto al Governo di rinviare l’entrata in vigore della riduzione per un ulteriore anno, mantenendo invariate le aliquote attuali.</p>
<p>La misura, qualora approvata, avrebbe un costo rilevante per la finanza pubblica e richiederebbe una copertura finanziaria adeguata, ma verrebbe considerata un segnale concreto di sostegno al comparto edilizio, ancora in difficoltà dopo la fine del Superbonus 110%.</p>
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		<title>SALVA CASA</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Fonte: www.ingenio-web.it Il Decreto Salva Casa non ha valenza retroattiva e non è un nuovo condono! Limiti e interventi sanabili Il Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024) introduce importanti novità in materia edilizia, consentendo ai proprietari la possibilità di regolarizzare difformità minori e lavori privi di autorizzazione, purché non si tratti di abusi gravi o costruzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Fonte: <a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/il-decreto-salva-casa-non-ha-valenza-retroattiva-e-non-e-un-nuovo-condono-limiti-e-interventi-sanabili/">www.ingenio-web.it</a></pre>
<h1>Il Decreto Salva Casa non ha valenza retroattiva e non è un nuovo condono! Limiti e interventi sanabili</h1>
<div>
<p>Il Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024) introduce importanti novità in materia edilizia, consentendo ai proprietari la possibilità di regolarizzare difformità minori e lavori privi di autorizzazione, purché non si tratti di abusi gravi o costruzioni totalmente abusive. Tuttavia, la recente sentenza n. 17292/2025 della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di applicazione della nuova disciplina, escludendone la validità retroattiva e confermando che gli abusi edilizi gravi, come le costruzioni interamente prive di titolo abilitativo, restano insanabili.</p>
</div>
<div><a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/capone-alfonsina/">Alfonsina Capone</a></div>
<div data-toggle="reading-time" data-target=".blog-view-item-reading-time" data-prepend="Tempo di lettura stimato:">
<h2>Ristrutturazioni e tolleranze edilizie: le novità del Decreto Salva Casa</h2>
<p>In Italia, può capitare che alcuni interventi edilizi siano eseguiti senza rispettare in pieno le normative vigenti.<br />
Il <a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/topic/salva-casa/">decreto “Salva Casa”</a> intende armonizzare la normativa vigente con la realtà edilizia esistente, offrendo nuove opportunità e più ampio respiro per ristrutturare sistemando piccole irregolarità edilizie. Infatti è stato pensato per aiutare i proprietari che, magari senza saperlo, hanno fatto piccoli lavori non autorizzati.</p>
<p>Attenzione però! Non si tratta di un <a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/topic/condoni-e-sanatorie/">condono edilizio</a>, ma di una norma che permette di regolarizzare solo interventi minori.</p>
<p>Una novità importante è che per regolarizzare gli interventi non occorre più la doppia conformità, cioè non è più necessario che il lavoro sia conforme alle norme urbanistiche attuali e a quelle in vigore quando lo stesso sia stato realizzato. Ciò consente di ottenere i permessi anche per lavori già eseguiti qualora oggi siano compatibili con le norme.</p>
<p>Il decreto ha introdotto una serie di novità, in primis mira a sanare:</p>
<ul>
<li>le difformità formali legate a dubbi o interpretazioni diverse delle regole;</li>
<li>le tolleranze costruttive come piccoli spostamenti di tramezzature;</li>
<li>le parziali difformità e le variazioni essenziali finora non sanabili a causa della disciplina della doppia conformità, come ad esempio cambiamenti poco rilevanti eseguiti nel tempo dai precedenti proprietari senza chiedere i permessi per cui oggi sia complicato dimostrare la regolarità dell’immobile.</li>
</ul>
<p>Vengono previste diverse tolleranze costruttive in funzione delle superfici per gli interventi ultimati all’entrata in vigore della norma (24 maggio 2024). I limiti delle tolleranze costruttive hanno andamento decrescente all’aumentare della superficie, come in seguito riportato:</p>
<ul>
<li>2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq;</li>
<li>3% per le unità immobiliari con superficie utile tra i 300 e i 500 mq;</li>
<li>4% per le unità immobiliari con superficie utile tra i 100 e i 300 mq;</li>
<li>5% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 mq;</li>
<li>6% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 mq.</li>
</ul>
<p>Oltre ai nuovi margini di tolleranza previsti dal Decreto Salva Casa vi sono altre opportunità vantaggiose. Ad esempio, chi ha iniziato i lavori a partire dal 25 maggio 2024 possono comunque avvalersi di una tolleranza costruttiva del 2%.</p>
<p>Mentre per quanto riguarda gli interventi realizzabili in edilizia libera sono state introdotte:</p>
<ul>
<li>tende e pergotende;</li>
<li>vetrate panoramiche trasparenti rimovibili (VePA).</li>
</ul>
<p>Tuttavia, il decreto non vale per le costruzioni completamente abusive, cioè fatte senza alcun titolo autorizzativo ovvero in violazione delle regole urbanistiche o ambientali. In questi casi non è possibile applicare le agevolazioni del decreto, salvo attendere future leggi di condono. Anzi, con l&#8217;errata applicazione della norma si rischia di autodenunciare il resto e rischiare multe, ordini di demolizione e, nei casi peggiori, anche procedimenti penali come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17292/2025.</p>
</div>
<p>Presa da: <a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/il-decreto-salva-casa-non-ha-valenza-retroattiva-e-non-e-un-nuovo-condono-limiti-e-interventi-sanabili/">https://www.ingenio-web.it/articoli/il-decreto-salva-casa-non-ha-valenza-retroattiva-e-non-e-un-nuovo-condono-limiti-e-interventi-sanabili/</a></p>
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		<title>MUTUI ACQUISTO CASA</title>
		<link>https://www.regroupagency.net/mutui-acquisto-casa/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Fonte: www.facile.it Come si stanno muovendo i tassi a luglio 2025 Chi cerca oggi un mutuo a tasso fisso può ottenere un TAN attorno al 3,2-3,5% per durate a 20 o 30 anni, mentre i tassi variabili partono da circa il 3,0%, ma con margini di ulteriore ribasso se il ciclo dei tagli BCE dovesse continuare. La differenza quindi si assottiglia e il variabile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Fonte: <a href="https://www.ingenio-web.it/articoli/il-decreto-salva-casa-non-ha-valenza-retroattiva-e-non-e-un-nuovo-condono-limiti-e-interventi-sanabili/">www</a>.facile.it</pre>
<h2>Come si stanno muovendo i tassi a luglio 2025</h2>
<p>Chi cerca oggi un mutuo a <strong>tasso fisso</strong> può ottenere un TAN attorno al <strong>3,2-3,5%</strong> per durate a 20 o 30 anni, mentre <strong>i tassi variabili</strong> partono da circa il <strong>3,0%</strong>, ma con margini di ulteriore ribasso se il ciclo dei tagli BCE dovesse continuare. La differenza quindi si assottiglia e <strong>il variabile torna ad attrarre chi è disposto ad accettare una certa dose di rischio</strong>, soprattutto in ottica di risparmio nei primi anni.</p>
<h2 id="quanto-si-puo-risparmiare-scegliendo-il-tasso-variabile">Quanto si può risparmiare scegliendo il tasso variabile</h2>
<p>Facciamo un esempio pratico: per un mutuo da <strong>150.000 euro a 25 anni</strong>, chi sceglie oggi il variabile può pagare una rata mensile di circa <strong>720 euro</strong>, contro i <strong>750 euro</strong> del fisso. <strong>Una differenza di 30 euro al mese</strong>, che in 5 anni diventano oltre <strong>1.800 euro</strong>. Ma attenzione: se i tassi tornassero a salire, <strong>il vantaggio iniziale potrebbe svanire</strong>.</p>
<h2 id="il-profilo-giusto-per-ogni-tipo-di-mutuo"></h2>
<h2>Il profilo giusto per ogni tipo di mutuo</h2>
<p>In questo momento, il mutuo a <strong>tasso fisso</strong> resta ideale per chi <strong>vuole la certezza della rata invariabile nel tempo</strong> e non vuole correre rischi. Il <strong>variabile</strong>, invece, può essere una scelta conveniente <strong>per i più flessibili</strong>, magari con una buona disponibilità economica o l’idea di estinguere il mutuo anticipatamente.</p>
<h2 id="le-banche-tornano-a-proporre-anche-il-variabile-con-cap">Le banche tornano a proporre anche il variabile con cap</h2>
<p>Una via intermedia interessante, che diverse banche stanno riproponendo, è il <strong>tasso variabile con cap</strong>: una formula che prevede un tetto massimo oltre il quale il tasso non può salire. <strong>Una soluzione di compromesso</strong> tra il risparmio del variabile e la sicurezza del fisso, utile in un periodo come questo di transizione monetaria.</p>
<h2 id="in-sintesi-cosa-conviene-davvero">In sintesi: cosa conviene davvero?</h2>
<p>Oggi più che mai <strong>la scelta tra fisso e variabile non è scontata</strong>. Il consiglio è valutare con attenzione il proprio profilo economico, tenere d’occhio l’evoluzione dei tassi e, se possibile, <strong>chiedere simulazioni personalizzate a più banche o tramite un consulente</strong>. Il 2025 potrebbe segnare un ritorno alla competitività dei mutui variabili, ma <strong>la prudenza resta fondamentale</strong>.</p>
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		</item>
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		<title>ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA</title>
		<link>https://www.regroupagency.net/certificato-energetico/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 04:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2012 dovrà essere obbligatoriamente comunicata la classe energetica degli immobili anche negli annunci di vendita e di affitto; sono previste care sanzioni per chi non si atterrà a questa norma. La valutazione energetica di un&#8217;abitazione varia in funzione di alcuni specifici parametri quali ad esempio la tipologia di muratura esterna, la pavimentazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio 2012 dovrà essere obbligatoriamente comunicata la classe energetica degli immobili anche negli annunci di vendita e di affitto; sono previste care sanzioni per chi non si atterrà a questa norma.</p>
<p>La valutazione energetica di un&#8217;abitazione varia in funzione di alcuni specifici parametri quali ad esempio la tipologia di muratura esterna, la pavimentazione, gli infissi ma anche l&#8217;esposizione dell&#8217;appartamento, il piano, il tipo di impianto di riscaldamento.</p>
<p>Affinché abbia validità, la <a href="https://www.certificazione-energetica.it/">certificazione energetica</a> deve essere redatta da un tecnico accreditato, è necessario inoltre registrarla presso l&#8217;ufficio del catasto energetico della Regione e deve essere timbrato dal Comune. La validità di questo documento è di 10 anni e deve essere rinnovato ogni qualvolta vengano compiute delle modifiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell&#8217;appartamento; le classi di assegnazione variano dalla A alla G, come accade per gli elettrodomestici.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>IMPOSTA DI REGISTRO: le novità del 2014</title>
		<link>https://www.regroupagency.net/imposta-di-registro-le-novita-del-2014/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[NUOVE TASSAZIONI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI PRIME CASE  A trarre maggiore vantaggio dal nuovo sistema di tassazione saranno gli acquirenti delle prime case (da venditori privati). L&#8217;imposta di registro scende infatti di un punto, dal 3 al 2% da calcolare sul valore catastale dell&#8217;immobile. Diminuiscono anche le imposte ipotecarie e catastali che sono applicate in somma fissa e passano da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>NUOVE TASSAZIONI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI</strong></span></p>
<p><strong>PRIME CASE </strong></p>
<p>A trarre maggiore vantaggio dal nuovo sistema di tassazione saranno<strong> gli acquirenti delle prime case (da venditori privati)</strong>. L&#8217;imposta di registro <strong>scende infatti di un punto, dal 3 al 2%</strong> da calcolare sul valore catastale dell&#8217;immobile. Diminuiscono anche <strong>le imposte ipotecarie e catastali che sono applicate in somma fissa e passano da 168 euro a 50 euro ciascuna</strong>.</p>
<p><strong>SECONDE CASE</strong></p>
<p>Vantaggi in arrivo anche per chi compra una seconda casa (sempre da un privato). <strong>L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta di registro sale al 9%</strong> (mentre nel 2013 variava tra il 3 e l&#8217;8% a seconda dei casi). Nello stesso tempo, però, <strong>l&#8217;imposta ipotecaria e quella catastale saranno applicate in somma fissa per un importo di 50 euro ciascuna</strong>, mentre prima erano pari, rispettivamente, al 2% e all&#8217; 1% del valore catastale dell&#8217;immobile, espresso nel rogito.</p>
<p><strong>ACQUISTO DAI COSTRUTTORI (prima casa)</strong></p>
<p><strong></strong>Un po&#8217; più complessa è la situazione per chi acquista un immobile direttamente da un costruttore. Nel caso della prima casa, <strong>se i lavori di edificazione sono terminati da meno di 4 anni,</strong> il compratore continuerà a pagare l&#8217;iva del 4%. <strong>L&#8217;imposta di registro, che era pari a un importo fisso di 168 euro nel 2013, sale a 200 euro nel 2014</strong>. Lo stesso incremento è previsto per la tassa catastale e per quella ipotecaria. Nel complesso, dunque, ci sarà un aggravio di circa 100 euro.</p>
<p>Se però la prima casa <strong>viene acquistata da un costruttore dopo 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori</strong>, non viene applicata l&#8217;iva (com&#8217;era già nel 2013) ma ci sarà <strong>la nuova imposta di registro ridotta dal 3 al 2%</strong>. Aumentano invece <strong>da 168 a 200 euro ciascuna l&#8217; imposta catastale e ipotecaria</strong> (non c&#8217;è la riduzione a 50 euro come per le transazioni tra i privati).</p>
<p><strong>ACQUISTO DAI COSTRUTTORI (seconda casa)</strong></p>
<p>Se l&#8217;immobile acquistato è una seconda casa e<strong> i lavori di edificazione sono terminati da meno di 4 anni</strong>, resta l&#8217;iva al 10% come nel 2013. <strong> L&#8217;imposta di registro, che era pari a un importo fisso di 168 euro nel 2013, sale a 200 euro nel 2014.</strong> Lo stesso incremento è previsto per la tassa catastale e per quella ipotecaria. Nel complesso, dunque, ci sarà un aggravio di circa 100 euro, come per la prima casa.</p>
<p>Se però la seconda casa viene acquistata <strong>da un costruttore dopo 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori,</strong> si applica lo stesso regime previsto per le abitazioni secondarie comprate da un privato. C&#8217;è dunque <strong>l&#8217;imposta di registro del 9%</strong>, mentre la <strong>tassa catastale e quella ipotecaria vengono applicate in somma fissa</strong> e ridotta, con un importo <strong>di 50 euro</strong> ciascuna.</p>
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		<title>Imposta di registro novità del 2014</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[NUOVE TASSAZIONI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI PRIME CASE  A trarre maggiore vantaggio dal nuovo sistema di tassazione saranno gli acquirenti delle prime case (da venditori privati). L&#8217;imposta di registro scende infatti di un punto, dal 3 al 2% del valore dichiarato nel rogito. Diminuiscono anche le imposte ipotecarie e catastali che sono applicate in somma fissa e passano da 168 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>NUOVE TASSAZIONI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI</strong></span></span></p>
<p><strong>PRIME CASE </strong></p>
<p>A trarre maggiore vantaggio dal nuovo sistema di tassazione saranno<strong> gli acquirenti delle prime case (da venditori privati)</strong>. L&#8217;imposta di registro <strong>scende infatti di un punto, dal 3 al 2%</strong> del valore dichiarato nel rogito. Diminuiscono anche <strong>le imposte ipotecarie e catastali che sono applicate in somma fissa e passano da 168 euro a 50 euro ciascuna</strong>.</p>
<p><strong>SECONDE CASE</strong></p>
<p>Vantaggi in arrivo anche per chi compra una seconda casa (sempre da un privato). <strong>L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta di registro sale al 9%</strong> (mentre nel 2013 variava tra il 3 e l&#8217;8% a seconda dei casi). Nello stesso tempo, però, <strong>l&#8217;imposta ipotecaria e quella catastale saranno applicate in somma fissa per un importo di 50 euro ciascuna</strong>, mentre prima erano pari, rispettivamente, al 2% e all&#8217; 1% del valore catastale dell&#8217;immobile, espresso nel rogito.</p>
<p><strong>ACQUISTO DAI COSTRUTTORI (prima casa)</strong></p>
<p><strong></strong>Un po&#8217; più complessa è la situazione per chi acquista un immobile direttamente da un costruttore. Nel caso della prima casa, <strong>se i lavori di edificazione sono terminati da meno di 4 anni,</strong> il compratore continuerà a pagare l&#8217;iva del 4%. <strong>L&#8217;imposta di registro, che era pari a un importo fisso di 168 euro nel 2013, sale a 200 euro nel 2014</strong>. Lo stesso incremento è previsto per la tassa catastale e per quella ipotecaria. Nel complesso, dunque, ci sarà un aggravio di circa 100 euro.</p>
<p>Se però la prima casa <strong>viene acquistata da un costruttore dopo 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori</strong>, non viene applicata l&#8217;iva (com&#8217;era già nel 2013) ma ci sarà <strong>la nuova imposta di registro ridotta dal 3 al 2%</strong>. Aumentano invece <strong>da 168 a 200 euro ciascuna l&#8217; imposta catastale e ipotecaria</strong> (non c&#8217;è la riduzione a 50 euro come per le transazioni tra i privati).</p>
<p><strong>ACQUISTO DAI COSTRUTTORI (seconda casa)</strong></p>
<p>Se l&#8217;immobile acquistato è una seconda casa e<strong> i lavori di edificazione sono terminati da meno di 4 anni</strong>, resta l&#8217;iva al 10% come nel 2013. <strong> L&#8217;imposta di registro, che era pari a un importo fisso di 168 euro nel 2013, sale a 200 euro nel 2014.</strong> Lo stesso incremento è previsto per la tassa catastale e per quella ipotecaria. Nel complesso, dunque, ci sarà un aggravio di circa 100 euro, come per la prima casa.</p>
<p>Se però la seconda casa viene acquistata <strong>da un costruttore dopo 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori,</strong> si applica lo stesso regime previsto per le abitazioni secondarie comprate da un privato. C&#8217;è dunque <strong>l&#8217;imposta di registro del 9%</strong>, mentre la <strong>tassa catastale e quella ipotecaria vengono applicate in somma fissa</strong> e ridotta, con un importo <strong>di 50 euro</strong> ciascuna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>APE variazioni DL 23 dic 2013 n.145</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 11:22:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:</p>
<p>«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».</p>
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		<title>RICERCA PERSONALE</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
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		<description><![CDATA[REGROUP agency, il marchio che è sinonimo di intermediazione immobiliare a Roma, nell&#8217; ottica di uno sviluppo e di un ampliamento con aperture di nuove sedi, ha lanciato la campagna pubblicitaria di reclutamento del personale.  La selezione è mirata alla ricerca di due figure professionali l&#8217; agente junior (persone alla prima esperienza) e l&#8217;agente senior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.regroupagency.net/wp-content/uploads/2012/09/ricerca-personale-21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2103" title="ricerca personale 2" src="http://www.regroupagency.net/wp-content/uploads/2012/09/ricerca-personale-21-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /></a>REGROUP agency, il marchio che è sinonimo di intermediazione immobiliare a Roma, nell&#8217; ottica di uno sviluppo e di un ampliamento con aperture di nuove sedi, ha lanciato la campagna pubblicitaria di reclutamento del personale.  La selezione è mirata alla ricerca di due figure professionali l&#8217; agente junior (persone alla prima esperienza) e l&#8217;agente senior ( persone con esperienza nel settore).</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni o per inviare il curriculum cliccate su questo link:                                  <a href="http://www.regroupagency.net/lavora-con-noi/">http://www.regroupagency.net/lavora-con-noi/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>RICERCA PERSONALE</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[REGROUP agency, il marchio che è sinonimo di intermediazione immobiliare a Roma  nell&#8217; ottica di ampliamento  per  l&#8217;  apertura di nuove sedi ha lanciato la campagna pubblicitaria di reclutamento del personale. La selezione è mirata alla ricerca di due figure professionali l&#8217; agente junior ( persone alla prima esperienza) e l&#8217;agente senior ( persone con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.regroupagency.net/wp-content/uploads/2012/09/ricerca-personale-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-2095 alignleft" title="ricerca personale 2" src="http://www.regroupagency.net/wp-content/uploads/2012/09/ricerca-personale-2-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">REGROUP agency, il marchio che è sinonimo di intermediazione immobiliare a Roma  nell&#8217; ottica di ampliamento  per  l&#8217;  apertura di nuove sedi ha lanciato la campagna pubblicitaria di reclutamento del personale. La selezione è mirata alla ricerca di due figure professionali l&#8217; agente junior ( persone alla prima esperienza) e l&#8217;agente senior ( persone con esperienza nel settore). Per maggiori informazioni o per inviare il curriculum cliccate su questo link <a href="http://www.regroupagency.net/lavora-con-noi/">http://www.regroupagency.net/lavora-con-noi/</a></p>
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